Per l’installazione nell’ambiente di lavoro di apparecchiature di controllo in particolare un sistema di videosorveglianza è necessario l’accordo con le RSA o, in difetto, l’autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro, anche nel caso in cui il controllo non sia di tipo occulto.
Questo è quanto ha chiarito la Corte di Cassazione con sentenze 17027 del 17 aprile 2014 ricordando che l’art. 4 co. 2 dello Statuto dei Lavoratori richiede l’accordo con le parti sociali o l’autorizzazione della DTL competente, qualora l’installazione delle apparecchiature di controllo – dalle quali derivi la possibilità di controllo a distanza della attività dei lavoratori – sia conseguenza di esigenze organizzative, produttive o finalizzata alla sicurezza del lavoro.