Con sentenza 262.2013 la Corte di Appello di Brescia ha chiarito che “la presentazione del modello 770 (…) non mette al riparo il datore di lavoro dalla maxi-sanzione per lavoro nero”.
Il caso riguarda una SAS, che aveva ricondotto nella collaborazione occasionale le prestazioni lavorative di una collaboratrice che, invece, secondo le valutazioni condotte dagli ispettori del lavoro, dovevano essere considerate un tipico esempio di attività di lavoro dipendente per il quale andava comminata la maxi sanzione di cui all’articolo 36 bis, comma 7, della Legge n. 248/2006, che prevede oltre alle sanzioni ordinarie, anche la sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
Pertanto, conclude la sentenza 262/2013, la maxi sanzione per lavoro nero è applicabile anche in presenza del modello 770 come in tutti gli altri casi in cui viene utilizzata manodopera irregolare.