La responsabilità del datore di lavoro sussiste anche nel caso in cui l’infortunio sia dovuto alla presenza sul luogo di lavoro di attrezzatura non conforme alla norme antinfortunistiche, non di proprietà dello stesso. Questo è il principio espresso dagli Ermellini, Sezione Penale, con sentenza n. 43459.2014 depositata il 17.10.2014.
La Corte ha chiarito che, ai fini della responsabilità, è sufficiente che l’attrezzo, sebbene non di proprietà del datore di lavoro, fosse comunque nella disponibilità dei dipendenti.
Infatti, anche se i lavoratori potevano servirsi di scale conformi alle prescrizioni, mancando un espresso divieto di servirsi di altro strumento non a norma o cartelli che ne inibissero l’uso, sussiste la responsabilità colposa del datore di lavoro che non abbia preventivamente controllato le condizione dell’attrezzatura ed eliminato quella non a norma.
In definitiva, non integra una condotta anomala o imprevedibile il fatto che l’operaio abbia usato, nel caso di specie, la prima scala a portata di mano senza averne cercata altra più sicura.