La Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, Sent. 556.49.2014, ha chiarito che il contratto preliminare non consente il mantenimento dell’agevolazione cosiddetta “prima casa”.
I giudici tributari meneghini hanno ribadito che, in ipotesi di alienazione della prima casa prima del decorso dei 5 anni dall’acquisto, il mantenimento dell’agevolazione avviene esclusivamente se si procede con il rogito del definitivo entro un anno dalla vendita. Non è quindi sufficiente la sottoscrizione del semplice preliminare di vendita poiché quest’ultimo non ha efficacia reale (non trasferisce la proprietà del bene) ma solo obbligatoria.