La Corte di Cassazione con sentenza n. 14465 del 27 marzo 2014 ha chiarito che, in assenza di volontà dell’assemblea condominiale, grava sul singolo condomino l’onere di eseguire i lavori necessari ad evitare il pericolo di rovina dell’edificio condominiale.
Quest’ultimo dovrà attivarsi indipendentemente dal fatto che il rischio di rovina dell’edificio o della paralisi dell’assemblea dipenda o meno da una sua condotta.